Art. 1

In vigore dal 14 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 10 gennaio 1929, n. 85, con il quale i comuni di Pian Camuno e di Artogne, in provincia di Brescia, furono riuniti in unico comune denominato "Pian d'Artogne"; Vista la istanza 26 giugno 1948, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Artogne ne ha chiesto la ricostituzione in comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Pian d'Artogne in data 31 gennaio 1954, n. 108, e del Consiglio provinciale di Brescia in data 15 maggio 1952, n. 210, con la quale è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 ottobre 1956; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Artogne, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Pian d'Artogne è restituita l'antica denominazione di Pian Camuno.
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