Art. 1
In vigore dal 14 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 10 gennaio 1929, n. 85, con il quale i comuni di Pian Camuno e di Artogne, in provincia di Brescia, furono riuniti in unico comune denominato "Pian d'Artogne";
Vista la istanza 26 giugno 1948, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Artogne ne ha chiesto la ricostituzione in comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Pian d'Artogne in data 31 gennaio 1954, n. 108, e del Consiglio provinciale di Brescia in data 15 maggio 1952, n. 210, con la quale è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 ottobre 1956;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
È ricostituito il comune di Artogne, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Al comune di Pian d'Artogne è restituita l'antica denominazione di Pian Camuno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1564#art-1