Art. 1
In vigore dal 4 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 maggio 1940, n. 875, recante norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 645, concernente fra l'altro, provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
Sono approvate le norme dell'annesso regolamento per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-01;1688#art-1