Art. 1

In vigore dal 4 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 27 maggio 1940, n. 875, recante norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari; Vista la legge 9 agosto 1954, n. 645, concernente fra l'altro, provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica; Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: Sono approvate le norme dell'annesso regolamento per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - ROMITA - MEDICI - ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne. — Testo vigente | Portale Normativo