Art. 3

In vigore dal 14 feb 1957
Il presente decreto ha effetto dal 16 gennaio 1957. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957 - Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 70. - RELLEVA
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