Art. 1

In vigore dal 14 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2480, con il quale i comuni di Montegrino, Bosco Valtravaglia e Grantola, in provincia di Varese, furono riuniti in unico comune denominato Montegrino Valtravaglia; Vista la istanza 15 febbraio 1948, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Grantola ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Montegrino Valtravaglia in data 25 ottobre 1953, n. 51, e del Consiglio provinciale di Varese in data 16 marzo 1954, n. 371, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della, legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1034, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 ottobre 1956; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Grantola, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-29;1562#art-1

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