Art. 1

In vigore dal 25 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato; Visto il regio decreto 8 marzo 1903, n. 201, con il quale, tra le altre, sono state dichiarate le zone malariche dei comuni di: Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Ostellato e Portomaggiore; Visto il regio decreto 28 gennaio 1904, n. 29, con il quale è stata sostituita la precedente dichiarazione contenuta nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201, per il comune di Portomaggiore; Visto il regio decreto 18 gennaio 1906, n. 50, con il quale è stata sostituita la precedente dichiarazione contenuta nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201, per il comune di Argenta; Visto la legge 24 dicembre 1908, n. 752, con la quale sono stati costituiti, fra altri, i comuni di Berra, Formignana e Le Venezie, con territori già ricadenti nella zona malarica del comune di Copparo; Visto il regio decreto 27 maggio 1909, n. 369, con il quale furono apportate modifiche alla dichiarazione di zona malarica contenuta nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201, per il comune di Copparo; Visto il regio decreto 2 settembre 1911, n. 203, con il quale la denominazione del comune di Le Venezie veniva variata in quella di Jolanda di Savoia; Visto le proposte di revoca totale delle dichiarazioni di zona malarica avanzate dal Prefetto di Ferrara, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, per i comuni di: Berra, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Massafiscaglia e Migliarino; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: 1. - Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 8 marzo 1903, n. 201 e 27 maggio 1909, n. 369, per i comuni di Ferrara, Massafiscaglia, Migliarino, Copparo, Berra, Formignana e Jolanda di Savoia, sono revocate. 2. - Sono confermate le dichiarazioni di zona di endemia malarica di cui ai regi decreti 8 marzo 1903, n. 201, per i comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato; 28 gennaio 1904, n. 29, per il comune di Portomaggiore e 18 gennaio 1905, n. 50, per il comune di Argenta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1956 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 4. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-15;1482#art-1

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Art. 1 Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo