Art. 1

In vigore dal 25 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 maggio 1928, n. 1199, con il quale i comuni di Dissino, Folsogno, Olgia e Villette (Novara) furono soppressi ed aggregati al comune di Re; Viste le istanze in data 24 marzo 1946 e 28 luglio 1947, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Villette ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Re in data 24 giugno 1956, n. 15 e della Deputazione provinciale di Novara in data 26 novembre 1947, n. 4, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alla ricostituzione di che trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla prima Sezione nella seduta del 25 settembre 1956; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Villette, in provincia di Novara, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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