Art. 1
In vigore dal 1 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 2 maggio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 3 giugno 1949, n. 126, con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione "Segretariato nazionale della gioventù", con sede in Roma, ed approvato il relativo statuto;
Vista la domanda inoltrata dall'associazione anzidetta per ottenere l'approvazione del nuovo testo di statuto, deliberato dall'assemblea dei soci nella riunione del 1 aprile 1955 e successivamente modificato in conformità all'avviso espresso dal Consiglio di Stato;
Visti gli atti d'istruttoria e quelli prodotti a corredo della domanda;
Visti gli articoli 16 del Codice civile e 4 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato l'allegato nuovo testo di statuto dell'associazione "Segretariato nazionale della gioventù o, composto di sedici articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 95. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-13;1365#art-1