Art. 1

In vigore dal 30 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; Visto il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa, del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10; Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa, e direzione generale in Sassari; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione terza del 28 settembre 1956, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di San Pantaleo di Olbia (Sassari). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 novembre 1956 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 96 - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-13;1361#art-1

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Art. 1 Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di San Pantaleo di Olbia (Sassari). — Testo vigente | Portale Normativo