Art. 1
In vigore dal 26 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 16 settembre 1948, con la quale l'Amministrazione provinciale di L'Aquila ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del territorio della vallata di Sulmona in provincia di L'Aquila;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Visto il voto 11 ottobre 1956, n. 62, del Consiglio superiore dell'agricoltura;
Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Il territorio della vallata di Sulmona è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1956
GRONCHI
COLOMBO - MEDICI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 13. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1598#art-1