Art. 1
In vigore dal 14 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visti i pareri della Commissione per le Funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il conforme parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato l'11 settembre 1956, tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della "Società Funivie della Maddalena" (S.F.M.) S. p. a., con sede in Brescia, per la concessione, a quest'ultima, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Brescia al Monte Maddalena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1956
GRONCHI
ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 53. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1561#art-1