Art. 1

In vigore dal 22 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato; Visto i regi decreti: 29 settembre 1902, n. 571; 19 marzo 1903, n. 117; 18 giugno 1903, n. 304 e 18 aprile 1909, n. 262 con i quali sono state dichiarate le zone di endemia malarica dei seguenti comuni della provincia di Bari: Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia (nel decreto riportato: "Canosa"), Corato, Fasano, Gravina di Puglia (nel decreto riportato: "Gravina"), Grumo Appula, Minervino Murge, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia (nel decreto riportato: "Ruvo "), Sanmichele di Bari (nel decreto riportato: "San Michele di Bari"), Santeramo in Colle (nel decreto riportato: "Santeramo") Spinazzola, Toritto, Trani Triggiano e Turi; Visto il regio decreto 19 aprile 1942, n. 752, con il quale sono state revocate le dichiarazioni di zona di endemia malarica relative ai comuni di Bari, Bisceglie, Noicattaro e Triggiano; Considerato che il comune di Fasano è passato sotto la giurisdizione della provincia di Brindisi; Visto la proposta avanzata dal Prefetto di Bari, su parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, per la revoca totale delle dichiarazioni di zone malariche per i comuni di Andria, Corato, Grumo Appula, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia, Sanmichele di Bari, Toritto, Trani e Turi e per la nuova delimitazione della zona malarica del comune di Barletta; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta 1. - Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 29 settembre 1902, n. 571 per i comuni di Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Trani, 19 marzo 1903, n. 117 per i comuni di Grumo Appula e Toritto, e 18 giugno 1903, n. 304 per i comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Sanmichele di Bari, Turi, tutti della provincia di Bari, sono revocate. 2. - La "dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 29 settembre 1902, n. 571, per il comune di Barletta è rettificata come segue: a nord: dal Mare Adriatico; ad est: dal confine con il comune di Trani; a sud: dalla strada denominata "Vecchia Misericordia"; ad ovest: dalle contrade Sterpeto e Fondo Schiavi. La suddetta zona è meglio identificata con le contrade "Paludi", "Pezza della Rosa", "Sant'Antonio di Collano" e "Collano", indicate con i fogli di mappa numeri 106, 109, 114, 117 e 118. 3. - Sono confermate le dichiarazioni di endemia malarica di cui ai regi decreti 29 settembre 1902, n. 571 per i comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, 19 marzo 1903, n. 117 per i comuni di Altamura, Gravina di Puglia e Santeramo in Colle, 18 giugno 1903, n. 304 per il comune di Mola di Bari, tutti della provincia di Bari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 1956 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 128. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1462#art-1

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Art. 1 Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Bari e delimitazione della nuova zona malarica del comune di Barletta. — Testo vigente | Portale Normativo