Art. 1
In vigore dal 11 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Gli utili della lotteria di Merano svoltasi il 30 settembre 1956, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:
1) Azienda autonoma. di soggiorno e cura di Merano........ 30% 2) Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra.. 2,93% 3) Federazione nazionale della stampa italiana e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani............. 5,85% 4) Opera assistenza Arcivescovado di Palermo (scuole popolari)........................... 10,98% 5) Città dei Ragazzi di Modena (Ente per la salvezza e l'educazione della gioventu)........................ 2,20% 6) Associazione Nazionale Partigiani di Italia (ANPI)..... 5,85% 7) Federazione italiana Volontari della Libertà (FIVI).... 5,85% 8) Istituto del Nastro Azzurro................. 5,85% 9) Ente per la conservazione della Gondola di Venezia..... 2,93% 10) Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza............... 5,12% 11) Orfanotrofio "Madonnina del Grappa" di Firenze....... 3,66% 12) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e della guerra di liberazione................. 2,20% 13) Centri sociali della Pontificia Opera di Assistenza.... 5,85% 14) Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra....... 1,46% 15) Casa dello Scugnizzo di Napoli............... 1,46% 16) Ente Nazionale Assistenza Lavoratori ENAL (per il Circolo ricreativo assistenziale lavoratori dei Ministeri finanziari). 7,81%
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ANDREOTTI - TAMBRONI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-10-19;1177#art-1