Art. 2

In vigore dal 22 gen 1957
L'art. 260 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico delle leggi doganali è modificato come segue: "Per ottenere la restituzione dei diritti, spettanti su merci esportate, l'esportatore o il giratario delle bollette di esportazione deve presentare alla dogana che ha emesso i documenti di uscita regolare domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'esportatore ha la sede principale, allegandovi le bollette di esportazione originali e gli altri documenti che fossero prescritti da disposizioni speciali. Dei documenti presentati può ottenere ricevuta. La dogana prende nota della domanda sui registri di allibramento e sulle bollette matrici, si accerta, che queste concordino con le bollette presentate e che i riscontrini siano muniti delle attestazioni prescritte verifica che in precedenza non sia stato chiesto il rimborso, appone sulle bollette l'omologazione come quella prescritta dal precedente art. 95, indi trasmette i documenti all'Intendenza. In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale l'esportatore entro i termini prescritti, può presentare alla dogana domanda, diretta alla competente Intendenza, per ottenere che la restituzione venga effettuata in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale. Scaduto il termine di prescrizione, la dogana emette, con la osservanza di quanto stabilito con l'art. 372, il duplicato della bolletta, ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente avendo cura di accertare che non sia stato richiesto in precedenza il rimborso". Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 ottobre 1956 GRONCHI - SEGNI - ANDREOTTI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 127. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-10-12;1460#art-2

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