Art. 1

In vigore dal 21 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, col quale venne approvata la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio di Torino; Visti il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1496, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 206 ed il decreto Presidenziale 26 febbraio 1948, n. 276, coi quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione della Camera di commercio di Torino in data 21 maggio 1956, con la quale sono state proposte, in occasione della gestione della nuova Borsa valori di Torino, ulteriori modifiche alla tariffa anzidetta; Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabiliva la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico. I diritti per il rilascio delle tessere d'accesso ai recinti della Borsa valori di Torino sono stabiliti come segue: Agenti di cambio: rappresentanti alle grida................ L. 7.000 impiegati....................... L. 10.000 fattorini........................ L. 6.000 Istituti di credito e banche (autorizzati a sensi art. 14 regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815): osservatore o sostituto osservatore alle grida..... L. 70.000 rappresentante..................... L. 60.000 direttori o procuratori................ L. 40.000 impiegati....................... L. 18.000 fattorini....................... L. 10.000 Banche con capitale di 50 milioni e superiore: rappresentante..................... L. 60.000 direttori o procuratori................ L. 40.000 impiegati....................... L. 18.000 fattorini........................ L. 9.000 Banche con capitale inferiore a 50 milioni: rappresentante..................... L. 45.000 direttori o procuratori................ L. 30.000 impiegati....................... L. 12.000 fattorini........................ L. 9.000 Commissionari: titolare........................ L. 34.000 rappresentante..................... L. 16.000 impiegati....................... L. 10.000 fattorini........................ L. 5.000 Remisiers....................... L. 45.000 Pubblico: tessera annuale..................... L. 5.000 tessera giornaliera.................... L. 300 La tessera dell'agente di cambio è esente da diritto. I diritti sono annuali e l'anno in corso si computa per intero. L'importo dei diritti è calcolato per ditta (Agente di cambio, Istituto di credito, Banca, Commissionario) in ragione, cioè, dei seguenti quantitativi di tessere, che sono fissi, obbligatori e stabiliti come minimi per ciascuna ditta: Agente di cambio: due rappresentanti alle grida; un impiegato e un fattorino. Istituto di credito e Banca (autorizzati a sensi articolo 14 regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815): osservatore o sostituto osservatore; rappresentante; direttore o procuratore; due impiegati e due fattorini. Banca: rappresentante; direttore o procuratore; un impiegato e un fattorino. Commissionario: titolare; rappresentante; un impiegato e un fattorino. I diritti relativi alle tessere eccedenti i quantitativi predetti ed a quelle dei remisiers e del pubblico si computano per persona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 1956 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-10-04;1350#art-1

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Art. 1 Variazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo