Art. 1

In vigore dal 25 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 22 giugno 1956, n. 711; 28 giugno 1956 n. 712; 19 luglio 1956, nn. 750 e 751 e 27 luglio 1956 nn. 769 e 771; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, è autorizzata la prelevazione di L. 282.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 54. - Spese per congressi nazionali, ecc........................................... L. 10.000.000 Ministero delle finanze: Cap. n. 279-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria "Spe- se generali"). - Paghe ed altri assegni fissi agli operai giornalieri assunti, ai sensi del- l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 26 feb- braio 1952, n. 67, per l'espletamento di ser- vizi straordinari di manutenzione dei fabbri- cati sede dei Ministeri delle finanze, del te- soro e del bilancio, della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali nonche dell'Ispettorato generale per il credi- to ai dipendenti dello Stato.................. L. 6.000.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 59. - Congressi, conferenze, ecc.... L. 3.000.000 Cap. n. 119-bis (di nuova istituzione). Pa- ghe ed altri assegni fissi agli operai gior- nalieri da assumere con contratto di diritto privato, per esigenze relative ai servizi del- l'emigrazione (art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67).................................. " 30.000.000 Cap. n. 119-ter (di nuova istituzione). - Oneri previdenziali a carico dell'Amministra- zione sugli assegni corrisposti agli operai giornalieri da assumere con contratto di di- ritto privato, ai sensi dell'art. 3 della leg- ge 26 febbraio 1952, n. 67, per esigenze rela- tive all'emigrazione.......................... " 5.000.000 Ministero dell'interno: Cap. n. 90, - Assegni a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.................. L. 100.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Cap. n. 183. - Spese per l'esecuzione di al- tre opere pubbliche, ecc...................... L. 125.000.000 Ministero della marina mercantile: Cap. n. 23. - Spese, ecc. per il funziona- mento di commissioni.......................... L. 3.000.000 ----------- L. 282.000.000 ----------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua con validazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-30;1242#art-1

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Art. 1 Prelevazione di L. 282.000.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo