Art. 9

In vigore dal 6 nov 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica applicata; elementi di fisica e chimica; disegno tecnico; meccanica agraria; tecnologia e laboratorio; meccanica e macchine; elettrotecnica; legislazione e igiene del lavoro; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1735#art-9

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