Art. 9

In vigore dal 6 nov 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; lingua straniera; elementi di economia aziendale; meccanica e macchine; elettrotecnica; tecnologia meccanica; disegno tecnico; tecnologia tessile e laboratorio; tessitura e scampionatura; tecnologia della filatura e laboratorio filatura; elettrotecnica e misure; tecnologia e impianti elettrici; economia domestica; tecnologia della sartoria; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1734#art-9

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