Art. 9
In vigore dal 6 nov 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; meccanica applicata; macchine termiche e idrauliche; tecnologia meccanica e laboratorio; disegno tecnico; elettrotecnica e laboratorio di misure elettriche; tecnologia elettrica; elementi di fisica tecnica e di clinica tecnologica; radiotecnica e laboratorio di misure radioelettriche; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1733#art-9