Art. 9

In vigore dal 6 nov 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica e meccanica applicate; tecnologia e laboratorio tecnologico; disegno professionale; organizzazione aziendale, legislazione del lavoro, infortunistica; elementi di costruzioni di macchine; nozioni sui combustibili e sui lubrificanti; tecnica dei motori; elettrotecnica e misure; radiotecnica e misure; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1732#art-9

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