Art. 18
In vigore dal 6 nov 1957
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonché tra i direttori delle Scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello stato n. 629 del 21 aprile 1947.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 5 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1728#art-18