Art. 23
In vigore dal 6 nov 1957
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della leggi comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituiti d'istruzione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1956
GRONCHI
ROSSI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 92. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1722#art-23