Art. 2

In vigore dal 6 nov 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: tornitore; congegnatore meccanico; 2) Scuola professionale per l'industria, elettrica, con sezione per: elettricista impiantista b.t.; 3) Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per: muratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1722#art-2

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