Art. 2
In vigore dal 6 nov 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore;
congegnatore meccanico;
2) Scuola professionale per l'industria, elettrica, con sezione per:
elettricista impiantista b.t.;
3) Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
muratore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1722#art-2