Art. 23
In vigore dal 6 nov 1957
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, limitatamente alla manutenzione, illuminazione, riscaldamento, e provvista d'acqua dei locali che sono forniti dall'Istituto "Scilla" di Venezia-San Giorgio.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1956
GRONCHI
ROSSI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 81. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1721#art-23