Art. 1

In vigore dal 8 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323; 24 ottobre 1942, n. 1597, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715; 24 settembre 1954, n. 1205; 14 marzo 1955, n. 345; 24 luglio 1955, n. 798 e 28 giugno 1956, n. 891; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 1) Lingua e letteratura olandese e fiamminga; 2) Storia della letteratura nord-americana; 3) Filologia medioevale ed umanistica; 4) Storia della pedagogia; 5) Storia della letteratura centro e sud-americana. Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti: a) indirizzo organico-biologico: 1) Storia della chimica; 2) Chimica macromolecolare (contrassegnato con asterisco); 3) Chimica organica superiore (contrassegnato con asterisco); 4) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche. b) indirizzo inorganico-chimico-fisico: 1) Complementi di matematiche (corso speciale per chimici); 2) Chimica fisica tecnica (contrassegnato con asterisco); 3) Storia della chimica. Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti: 1) Chimica nucleare con esercitazioni (contrassegnato con asterisco); 2) Chimica macromolecolare; 3) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati; 4) Chimica fisica tecnica (contrassegnato con asterisco); 5) Chimica analitica applicata. Nell'elenco degli insegnamenti medesimi è soppresso l'insegnamento di "radiochimica". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti: 1) Matematiche superiori; 2) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere silla vita umana; 3) Calcoli numerici e grafici; 4) Storia delle matematiche. Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti: 1) Matematiche elementari dal punto di vista superiore; 2) Storia delle matematiche; 3) Algebra superiore. Art. 94. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di "vulcanologia". Art. 100. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: 15) Geologia degli idrocarburi; 16) Cristallochimica; 17) Geologia regionale. Art. 116. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: 1) Microchimica; 2) Chimica farmaceutica applicata. Art. 125. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria è soppresso l'insegnamento di "organizzazione industriale". Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti: 38) Organizzazione ed economia industriale; 39) Tecnica della circolazione stradale; 40) Idromeccanica superiore; 41) ingegneria sanitaria; 42) Termodinamica applicata; 43) Impianti nucleari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 59. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-24;1156#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo