Art. 2
In vigore dal 10 nov 1956
Il Prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1956
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-11;1175#art-2