Art. 4

In vigore dal 8 dic 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 46. - CARLOMAGNO
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