Art. 1

In vigore dal 7 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152, 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232; 12 febbraio 1955, n. 34; 30 giugno 1955, n. 694; 19 luglio 1955, n. 760; 27 luglio 1955, n. 784 e 4 ottobre 1955, n. 962; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24. - Agli insegnamenti attribuiti all'Istituto di studi economici, finanziari e statistici annesso alla Facoltà di scienze politiche, è aggiunto quello di "statistica". Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di "letterature popolari". Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "letterature popolari". Art. 161. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia in aggiunto quello di "chimica farmaceutica applicata". Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 50. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-05;1148#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo