Art. 9
In vigore dal 6 nov 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; geometria; nozioni commerciali; disegno professionale; meccanica; macchine; tecnologia meccanica e laboratorio; tecnologia delle materie spruzzanti e delle resine sintetiche; tecnologia idraulica tecnologia delle materie plastiche e degli stampi; chimica; caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e fisiche delle materie plastiche; chimica, fisica e ottica fotografica; tecnica fotografica; storia dell'arte; tecnologie elettriche e telefoniche; telefonia, manuale e automatica; radiotecnica e telefonia interurbana; elettrotecnica e misure elettriche; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-03;1736#art-9