Art. 2
In vigore dal 19 giu 1957
All'istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto tecnico industriale statale per la fabbricazione della carta, con sede in Fabriano, è fissato nella misura di L. 22.600.000 e graverà sui normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 settembre 1956
GRONCHI
ROSSI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 125. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-03;1700#art-2