Art. 1
In vigore dal 5 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro in data 15 maggio 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino montano dei torrenti Fanante e Chiusa interessante la provincia di Pesaro ed esteso per ettari 5600;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Comitato speciale per la bonifica;
Viste le lettere n. 1989 in data 15 settembre 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 124868 dell'11 luglio 1956 del Ministero del tesoro;
Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il bacino montano dei torrenti Fanante e Chiusa, ricadente nella provincia di Pesaro che comprende parte del territorio del comune di Sant'Agata Feltria e parte di quello del comune di Novafeltria ed esteso per ettari 5600, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 settembre 1956
GRONCHI
COLOMBO - ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 125. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-03;1382#art-1