Art. 1

In vigore dal 2 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939. n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207; 11 aprile 1955, n. 622; 20 settembre 1955, n. 937; 25 settembre 1955, n. 959 e 16 marzo 1956, n. 529; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 3071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso Art. 26. - L'insegnamento complementare di "letteratura delle tradizioni popolari" del corso di laurea in lettere è soppresso e sostituito dal seguente "storia delle tradizioni popolari". Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "astrofisica". Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di "astrofisica". Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di "chimica biologica". Art. 68. - Il primo comma così formulato: "I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in scienze agrarie aspiranti alla laurea in farmacia, sono ammessi al 3° anno" è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-03;1133#art-1

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