Art. 1
In vigore dal 9 mar 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Cremona, approvato con regio decreto 15 giugno 1911, n. 728;
Ritenuta l'opportunità di modificare ed aggiornare le norme contenute in tale regolamento;
Veduto il nuovo testo del regolamento proposto dal Consiglio provinciale di Cremona e deliberato in via definitiva il 16 marzo 1956;
Veduto l'art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Cremona, deliberato dal competente Consiglio provinciale il 26 marzo 1956 con atto n. 504/55.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-31;1631#art-1