Art. 1
In vigore dal 13 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539, col quale venne istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la convenzione aggiuntiva in data 28 giugno 1956, stipulata fra l'Università di Roma e il Banco di Roma per il tramutamento della destinazione originaria del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale in quello di politica economica e finanziaria;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma il 28 giugno 1956 per effetto della quale il posto originariamente istituito presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e destinato all'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale viene tramutato in quello di politica economica e finanziaria, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953, approvata con decreto Presidenziale 17 giugno 1953, n. 539.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 agosto 1956
GRONCHI
ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 84. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-30;1311#art-1