Art. 1
In vigore dal 31 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1138;
Visto l', comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto l'art. 13, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuito dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria è stabilito nella misura dell'1,10 per cento della retribuzione corrisposta, agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 agosto 1956
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 18. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-30;1129#art-1