Art. 1

In vigore dal 16 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Visti gli articoli 105 - 109 dei regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 9 della legge 24 maggio 1943, n. 420, che costituisce in ente morale il "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del dotto"; Visto l'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, che sottopone l'Ente suddetto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze; Visto l'art. 12 dello statuto dell'Ente approvato con il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che sottopone, fra l'altro, all'approvazione del Ministro per le finanze le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, riguardanti l'acquisto di beni immobili; Vista l'approvazione del Ministro per le finanze dei verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione, nei quali è stato deliberato di procedere all'acquisto di un'area fabbricabile ti di mq. 1472, sita in Roma, vie Grattani, per un prezzo non superiore a L. 160.000.000 (centosessantamilioni); Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: L'ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" è autorizzato ad acquistare l'area fabbricabile di mq. 1472, sita in Roma, via Guattani, per un prezzo non superiore a L. 160.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 agosto 1956 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 198. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-30;1113#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" ad acquistare un'area fabbricabile in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo