Art. 1

In vigore dal 8 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale fra l'Italia e la Norvegia, con annesso scambio di Note, concluso ad Oslo il 14 giugno 1955, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 agosto 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 57. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-10;1153#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Norvegia, con annesso scambio di Note, concluso ad Oslo il 14 giugno 1955. — Testo vigente | Portale Normativo