Art. 1

In vigore dal 18 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 22 novembre 1954, n. 1127, con il quale il Governo è stato delegato a determinare per il periodo di due anni, a decorrere dalla entrata in vigore della predetta legge, le indennità da corrispondere al capo e al vice-capo della Delegazione costituita presso l'Ambasciata italiana a Washington; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; Decreta: Articolo unico. Al capo e al vice-capo della Delegazione costituita presso l'Ambasciata italiana a Washington, anche se estranei all'Amministrazione dello Stato, è attribuita, per il periodo dal 25 dicembre 1954 al 24 dicembre 1956, un'indennità lorda mensile di dollari 1300 e di dollari 1160 rispettivamente, oltre alla maggiorazione del 15% per la famiglia acquisita a carico. Qualora l'incarico di capo della Delegazione sia conferito a funzionario in servizio presso. l'Ambasciata, al medesimo compete, ove continui a svolgere presso di essa le proprie mansioni, oltre al trattamento economico in godimento, un'indennità mensile lorda di dollari 447. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 agosto 1956 GRONCHI SEGNI - MATTARELLA - MEDICI - MARTINO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1343#art-1

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Art. 1 Misura delle indennita' da corrispondere al capo e al vice capo della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington. — Testo vigente | Portale Normativo