Art. 3
Provvedimenti per le marche per contratti di borsa.
In vigore dal 1 nov 1956
Le marche per contratti di borsa emesse nei tagli da L. 6, 7, 8, 9, sono stampate in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata nel formato carta mm. 40x24 e nel formato stampa mm. 37x21.
La filigrana, in chiaro, è formata dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio marche.
La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli (la perforatura su due centimetri.
La vignetta della marca è costituita da due sezioni.
La sezione di marca posta a sinistra è costituita da una cornicetta lineare rettangolare che porta al centro un'altra cornicetta rettangolare formata da mezzi ovoli con gli angoli a motivi ornamentali la quale racchiude su fondo pieno, la leggenda a mezza tinta "Tassa sui Contratti di Borsa"; ai lati vi è un intreccio di foglie di alloro posto in senso verticale: in alto e in basso della marca, vi sono due cartigli di cui quello in alto, con la leggendina in carattere stampatello su fondino a tinta leggera, disposta su due righe "Repubblica italiana"; in basso vi è rispettivamente il valore della marca in cifra "L. 6", "L. 7", "L. 8", "L. 9" su fondino a tinta leggera.
La sezione di marca posta a destra è costituita da una cornicetta lineare rettangolare che racchiude al centro l'effigie dell'Italia turrita vista di prospetto e posta in una nicchia con la leggenda corrente "Repubblica italiana" e ai lati un intreccio di foglie di alloro poste in senso verticale; in alto e in basso della marca, vi sono due cartigli di cui quello in alto con leggendina in carattere stampatello su fondo a tinta leggera, disposta su due righe "Tassa sui Contratti di Borsa"; in basso vi è rispettivamente il valore della marca in cifra "L. 6", "L. 7", "L. 8", "L. 9".
Le marche sono stampate nei seguenti colori:
L. 6, rosso mattone;
L. 7, rosso solferino;
L. 8, bruno seppia;
L. 9, viola malva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1130#art-3