Art. 1
In vigore dal 7 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto l'articolo unico del decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 681, modificativo dell'art. 140 del predetto regolamento;
Visti gli articoli 4 e 25 del proprio decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Articolo unico.
Gli Uffici del registro, le Conservatorie dei registri immobiliari e gli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari restano chiusi in tutte le domeniche e nei giorni riconosciuti festivi ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 agosto 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 165. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1084#art-1