Convenzione istituzione professore puericultura Facolta' di medicina Cagliari

Art. 4

In vigore dal 5 dic 1956
L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di puericultura, compresi i relativi onori fiscali, nonché l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto ai quale detto insegnamento di puericultura farà capo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-cip-4-2

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