Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere

Art. 1

In vigore dal 5 dic 1956
Repertorio n. 177 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di linguistica sarda presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei addì tredici del mese di marzo, nell'ufficio del Presidente della Giunta regionale, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1952, a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima. Sono comparsi personalmente i signori: S. Ecc. l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna e domiciliato, per la carica, presso detto Ufficio di presidenza in Cagliari, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale in data 2 febbraio 1956 (allegato A), sulla base della legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 14 gennaio 1956, n. 1 (allegati rispettivamente B e C); Prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Università di Cagliari, nella sua qualità di rettori e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di cagliari in data 15 giugno 1955 (allegato D) e 8 marzo 1956 (allegato C). Premesso: a) che lo statuto dell'Università di Cagliari nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di lettere e filosofia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di linguistica sarda e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera a) che precede; c) che la legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, e modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) n. 1, in data 14 gennaio 1956, l'Amministrazione regionale della Sardegna è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di ruolo di linguistica sarda presso la Facoltà di lettere e filosofia (vedi allegati B e C); d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 2 febbraio 1956 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniduecentomila (2.200.000) (vedi allegato A); e) che il Consiglio della facoltà di lettere e filosofia (allegato E), il Senato accademico (allegato F) e il Consiglio di amministrazione (allegati D, G) dell'Università di Cagliari hanno deliberato ciascuno per quanto di sua competenza di accettare col più vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, e di autorizzare il rettore della Università medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano convengono e stipulano quanto appresso: . Presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituita, ai sensi dell', comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico della legge sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo di linguistica sarda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-cip-1

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