Art. 1

In vigore dal 7 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2219, con il quale i comuni di Flero e di Poncarale (Brescia) furono riuniti in un unico Comune con la denominazione di "Poncarale Fiero"; Viste le istanze in data 9 e 10 luglio 1955, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Flero ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Poncarale Fiero in data 15 luglio 1947, n. 117, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 30 settembre 1947, n. 19/1003/47, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Sono ricostituiti i comuni di Flero e, per l'effetto, di Poncarale, in provincia di Brescia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione. Il comune di Poncarale Flero è soppresso.
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