Art. 1

In vigore dal 13 ott 1956
N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie "Albergo dei fanciulli Umberto I" e "Colonie alpine genovesi", con sede in Genova, vengono fuse in unico ente denominato "Albergo dei fanciulli Umberto I e Colonie alpine genovesi" e ne viene approvato il relativo statuto organico. Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 170. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Fusione in unico ente delle opere pie "Albergo dei fanciulli Umberto I" e "Colonie alpine genovesi", con sede in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo