Art. 2

In vigore dal 4 gen 1957
La circoscrizione territoriale del Consolato generale in Sydney (Australia) è modificata come segue: Stati di Nuova Galles del Sud e Queensland, Territorio del nord, Territorio di Papua, Isole Norfolk, territori di amministrazione fiduciaria della Nuova Guinea e di Nauru, possedimento francese della Nuova Caledonia e dipendenze, i territori francesi del pacifico e le Nuove Ebridi, le Isole Wallis e Horn. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1956 GRONCHI MARTINO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-18;1369#art-2

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Art. 2 Istituzione in Canberra (Australia) di una Cancelleria consolare alle dipendenze della Legazione e modifica della circoscrizione del Consolato generale in Sydney. — Testo vigente | Portale Normativo