Art. 2

In vigore dal 18 ott 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 201. - CARLOMAGNO
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Art. 2 Istituzione di una Legazione in Khartoum (Sudan). — Testo vigente | Portale Normativo