Art. 2
In vigore dal 10 ott 1956
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di zootecnica speciale in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano, nella tabella D annessa, al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-18;1094#art-2