Art. 1

In vigore dal 21 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 18 aprile 1955, n. 21, con la quale il Consiglio provinciale di Novara ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia; Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Novara. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi è dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-12;1590#art-1

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Art. 1 Applicazione nel territorio della provincia di Novara della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine. — Testo vigente | Portale Normativo