Art. 1

In vigore dal 12 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto reale 23 febbraio 1922, n. 374, con il quale l'abitato di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, fu incluso tra gli abitati elencati nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (consolidamento di abitati minacciati da frane); Visto il decreto reale 11 marzo 1937, n. 1158, con il quale l'abitato predetto fu cancellato dal detto elenco, essendo risultato che il movimento franoso si era arrestato dopo l'esecuzione dei lavori di consolidamento; Ritenuto che, in conseguenza della ripresa del movimento franoso, è emersa la necessità di un nuovo intervento dello Stato, e, quindi, di reincludere l'abitato tra quelli da consolidare; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2577/335, emesso nell'adunanza del 19 giugno 1956; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 luglio 1956 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 188. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-11;1099#art-1

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