Art. 1

In vigore dal 28 set 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1274, emesso nell'adunanza del 19 giugno 1956; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Corvara, in provincia di Pescara. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1956 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 124. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-11;1020#art-1

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