Art. 1
In vigore dal 14 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 7 febbraio 1956, n. 43, che detta disposizioni in maniera di investimenti di capitali esteri in Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento contenente le norme di esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.
L'allegato regolamento, composto di nove articoli, sarà vistato dal Ministro per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956.
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 154. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-06;758#art-1